Testo unico-art. 44. (Assistenza creditizia) Per la erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all'art. 33, lettere b) e c), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, purche' compatibili con le norme del presente testo unico.