Testo unico-art. 46. (Interessi sui prestiti) La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non puo' superare quella indicata dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base contributiva di cui all'art. 37, secondo comma.