(Testo unico-art. 47)
                        Testo unico-art. 47. 
                      (Garanzia per i prestiti) 
 
  Le cessioni delle quote di retribuzione  non  possono  avere  altra
garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza  ed  assistenza
per i dipendenti statali. 
  Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, e'
nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i  cedenti
dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.