(Testo unico-art. 48)
                        Testo unico-art. 48. 
                 (Comitato speciale per il credito) 
 
  All'attivita' creditizia e' preposto un comitato  speciale  per  il
credito,  istituito  presso  l'Ente  nazionale   di   previdenza   ed
assistenza per i dipendenti statali, con il compito: 
    a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di  cui  all'art.
33, lettera b), e di stabilire le direttive per la loro erogazione; 
    b) di proporre  al  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  lo
stanziamento dei fondi necessari; 
    c) di proporre  al  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  la
misura del tasso di interesse  e  delle  ritenute  per  le  spese  di
gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti; 
    d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi  di  insolvenza  dei
residui debiti inesigibili su prestiti; 
    e)  di  fare  proposte  sulle  questioni  generali  che   abbiano
riferimento all'esercizio del credito  e  all'andamento  dei  servizi
relativi; 
    f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate
dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. 
  Le deliberazioni  adottate  dal  consiglio  di  amministrazione  in
merito alla  materia  di  cui  ai  punti  b)  e  c)  sono  sottoposte
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
e del Ministero del tesoro. 
  Per i lavori relativi ai punti a) e d) del  presente  articolo,  il
comitato si suddivide  in  due  sottocomitati,  composti  di  quattro
membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di  cui
ai precedenti punti 1) e 2). 
  I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal
presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di  due  sindaci  e  del
direttore generale. 
  Il comitato delibera a maggioranza di  voti;  in  caso  di  parita'
prevale il voto del presidente. 
  E' deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati
non abbiano raggiunto l'unanimita' nelle decisioni.