Testo unico-art. 48. (Comitato speciale per il credito) All'attivita' creditizia e' preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito: a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), e di stabilire le direttive per la loro erogazione; b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari; c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti; d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti; e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi; f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Per i lavori relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si suddivide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2). I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. E' deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimita' nelle decisioni.