Testo unico-art. 49. (Composizione del comitato) Il comitato speciale per il credito e' nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed e' composto: 1) da quattro consiglieri di amministrazione dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669; 2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma. Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo. Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e), ed f) del precedente art. 48.