Testo unico-art. 49.
(Composizione del comitato)
Il comitato speciale per il credito e' nominato dal presidente
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali che lo presiede ed e' composto:
1) da quattro consiglieri di amministrazione dello Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre
1951, n. 1669;
2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i
rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.
Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci
designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S.
e il direttore generale, con voto consultivo.
Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai
punti b), e), ed f) del precedente art. 48.