(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Per l'esecuzione della Legge 7 luglio  1866  nella  parte  relativa
alla soppressione delle Corporazioni  religiose  esistenti  fuori  la
citta' di Roma, procederanno le Amministrazioni  del  Demanio  e  del
Fondo per il culto secondo le norme generali dettate nei  Regolamenti
del 21 luglio 1866 e del 22 agosto 1867. 
 
  Pero'  l'occupazione  dei  Conventi  dovra'  essere  preceduta,  ai
termini dell'articolo  6  della  Legge  del  19  giugno  1873,  dalla
effettiva assegnazione delle pensioni ai religiosi ed alle  religiose
che vi abbiano diritto, e  che  abbiano  presentato,  a  termini  del
Regolamento 21 luglio 1866, i documenti necessari per conseguirla.