Art. 47. Per l'esecuzione della Legge 7 luglio 1866 nella parte relativa alla soppressione delle Corporazioni religiose esistenti fuori la citta' di Roma, procederanno le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto secondo le norme generali dettate nei Regolamenti del 21 luglio 1866 e del 22 agosto 1867. Pero' l'occupazione dei Conventi dovra' essere preceduta, ai termini dell'articolo 6 della Legge del 19 giugno 1873, dalla effettiva assegnazione delle pensioni ai religiosi ed alle religiose che vi abbiano diritto, e che abbiano presentato, a termini del Regolamento 21 luglio 1866, i documenti necessari per conseguirla.