Art. 48. I religiosi, che per condizioni di eta', di salute o di famiglia volessero vivere concentrati in quei due o tre Conventi che a tale uso saranno destinati secondo l'ultimo capoverso dell'articolo 6 della Legge del 19 giugno 1873, dovranno presentarne individuale domanda all'Amministrazione del Fondo per il culto prima della presa di possesso del Convento in cui si trovano.