(Regolamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  I religiosi, che per condizioni di eta', di salute  o  di  famiglia
volessero vivere concentrati in quei due o tre Conventi  che  a  tale
uso saranno destinati  secondo  l'ultimo  capoverso  dell'articolo  6
della Legge del 19  giugno  1873,  dovranno  presentarne  individuale
domanda all'Amministrazione del Fondo per il culto prima della  presa
di possesso del Convento in cui si trovano.