Art. 49. Le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto provvederanno altresi' nella Provincia di Roma, esclusa la citta' di Roma e le sedi suburbicarie, per la esecuzione delle altre parti della Legge del 7 luglio 1866 e della Legge del 15 agosto 1867, secondo le norme generali dei Regolamenti del 21 luglio 1866 e del 22 agosto 1867.