(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Le  Amministrazioni  del  Demanio  e  del  Fondo   per   il   culto
provvederanno altresi' nella Provincia di Roma, esclusa la citta'  di
Roma e le sedi suburbicarie, per  la  esecuzione  delle  altre  parti
della Legge del 7 luglio 1866 e  della  Legge  del  15  agosto  1867,
secondo le norme generali dei Regolamenti del 21 luglio 1866 e del 22
agosto 1867.