(Regolamento-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  I capitoli d'oneri per ogni genere di contratto possono  dividersi,
ove sia necessario, in  generali  e  speciali  e  sono  approvati  da
ciascun Ministero. 
 
  I capitoli generali d'oneri riguardano le  condizioni  che  possono
applicarsi  indistintamente  ad  un  determinato  genere  di  lavoro,
appalto o contratto, e  le  forme  da  seguirsi  per  gli  incanti  o
licitazioni.  Quelli  speciali  contengono  le  condizioni   che   si
riferiscono piu' particolarmente all'oggetto proprio del contratto. 
 
  Nei capitoli d'oneri sono  determinate  la  natura  e  l'importanza
delle guarentigie  che  i  concorrenti  devono  produrre  per  essere
ammessi agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni;
come pure le clausole penali e l'azione che l'Amministrazione  potra'
esercitare sopra  le  cauzioni  nel  caso  d'inadempimento  ai  detti
impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore
o  l'approbatore,  garante  del  fideiussore,  dovranno  eleggere  il
domicilio legale.