Art. 51. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprieta' che si danno in affitto ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici. Si deve pure determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le guarentigie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.