(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si  stabiliscono  tutte
le condizioni dirette alla  conservazione  delle  proprieta'  che  si
danno in affitto ed  al  loro  miglioramento  se  trattasi  di  fondi
rustici. 
 
  Si deve pure determinare la durata  dell'affitto,  e  stabilire  le
condizioni e le guarentigie necessarie per  assicurare  il  pagamento
dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.