(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori  d'
uso, derrate, strumenti e simili, si  stabilisce  che  a  guarentigia
dell' esecuzione del contratto si debba fare un deposito  in  ragione
del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che  nessuno
di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del
relativo  prezzo,  e,  che  ove  gli  oggetti   venduti   non   siano
dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi,  l'
Amministrazione possa procedere a nuova vendita di  essi  a  spese  e
rischio del primitivo acquirente.