Art. 52. Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d' uso, derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a guarentigia dell' esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo, e, che ove gli oggetti venduti non siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l' Amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.