Art. 53. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si potra' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita. Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell'art. 40, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, ne' i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie (1). I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, pe' contratti la cui spesa non superi lire 50,000, ed i diciannove ventesimi pe' contratti di maggior somma. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete. Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate. --------------- (1) Art. 7 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.