(Regolamento-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  In nessun contratto per forniture, trasporti o  lavori,  si  potra'
stipulare l'obbligo di far pagamenti in  conto,  se  non  in  ragione
dell'opera prestata o della materia fornita. 
 
  Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel  n.  7
dell'art. 40, e quelli che convenga di fare con case  o  stabilimenti
commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in
usanza  l'assumere  l'incarico  di  lavori  o  di   provviste   senza
anticipazione di parte del prezzo, ne' i contratti per la costruzione
di navi, di corazze e di artiglierie (1). 
 
  I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme
dovute e giustificate dai prescritti documenti, pe' contratti la  cui
spesa non superi lire 50,000, ed i diciannove ventesimi pe' contratti
di maggior somma. 
 
  E' fatta eccezione per le provviste  a  scadenza  rateale,  per  le
quali puo' farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie gia'
accettate in rate complete. 
 
  Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni,
la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o
annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e  possono  essere  dati  i
saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate. 
 
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          (1) Art. 7 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.