Art. 54. Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro, che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti (1). Nei contratti non si potra' convenire esenzione di dazi, pedaggi, gabelle, od imposte vigenti all'epoca della loro stipulazione. Per il caso di susseguenti o diverse imposte, o di variazioni delle esistenti, si dovra' dichiarare nei contratti medesimi a carico di chi debbano ricadere. --------------- (1) Art. 8 della legga 17 febbraio 1884, n. 2016.