(Regolamento-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  Non si potranno  stipulare  interessi  o  provvigioni  di  banca  a
fornitori o  intraprenditori  sulle  somme  di  danaro,  che  fossero
obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti (1). 
 
  Nei contratti non si potra' convenire esenzione di  dazi,  pedaggi,
gabelle, od imposte vigenti all'epoca della loro stipulazione. 
 
  Per il caso di susseguenti o diverse imposte, o di variazioni delle
esistenti, si dovra' dichiarare nei contratti medesimi  a  carico  di
chi debbano ricadere. 
 
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          (1) Art. 8 della legga 17 febbraio 1884, n. 2016.