Art. 55. I contratti devono aver termine e durata certa, e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non in via di eccezione e per motivi di assoluta convenienza o necessita', da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto che devesi sottoporre alla registrazione della Corte dei conti. Per le spese ordinarie la durata non puo' oltrepassare i nove anni, dopo i quali si deve provvedere in seguito con nuovo contratto. Non si puo' variare la durata dei contratti gia' stipulati quando sieno in corso di esecuzione.