(Regolamento-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  I contratti devono aver termine  e  durata  certa,  e  non  possono
essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non  in  via
di eccezione e per motivi di assoluta convenienza  o  necessita',  da
indicarsi nel  decreto  di  approvazione  del  contratto  che  devesi
sottoporre alla registrazione della Corte dei conti. 
 
  Per le spese ordinarie la durata non puo' oltrepassare i nove anni,
dopo i quali si deve provvedere in seguito con nuovo contratto. 
 
  Non si puo' variare la durata dei contratti gia'  stipulati  quando
sieno in corso di esecuzione.