(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  Nei decreti di approvazione de' contratti per lavori,  forniture  o
trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o  della  spesa
che ne derivi per  lo  Stato;  e  nei  decreti  di  approvazione  de'
contratti pei quali segua variazione nel valore del patrimonio  dello
Stato,  dev'essere  indicato  il   montare   dell'aumento   o   della
diminuzione corrispondente. 
 
  Quando codeste somme non possono accertarsi in modo  determinato  e
preciso, saranno indicate in via di approssimazione. 
 
  In questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in piu' o  in
meno alle somme presuntive di entrata o di spesa,  di  aumento  o  di
diminuzione nel patrimonio, sono approvate  di  volta  in  volta,  e,
secondo i casi, con  decreti  motivati  del  competente  ministro  da
registrarsi alla Corte dei conti. 
 
  Dovra' pero' sentirsi  il  Consiglio  di  Stato  allorquando  colle
variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma, oltre il quale
il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.