(Regolamento-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  I termini e le norme speciali per  la  stipulazione  dei  contratti
relativi tanto agli affitti, quanto allo  eseguimento  di  forniture,
trasporti o lavori, sono regolate da particolari disposizioni secondo
la natura di ciascun ramo di servizio.