(Regolamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
  Nei contratti per l'eseguimento di opere, si  possono  cedere  agli
appaltatori i materiali  derivanti  dalla  demolizione,  riparazione,
trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine  o  di  altri
oggetti mobili, quando  non  possa  presumersi  piu'  vantaggiosa  la
vendita ai pubblici incanti. 
 
  Il prezzo dei materiali ceduti  agli  appaltatori  sara'  computato
nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo  percio'  fissata
in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio. 
 
  In caso diverso, il prezzo dei detti materiali sara' computato  nel
pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo mandato in
quietanza di entrata a favore del Tesoro. 
 
  Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere  del
Consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che  fecero
preferire  la  cessione  dei  materiali  od  altri   oggetti   mobili
all'appaltatore.