Art. 58. Nei contratti per l'eseguimento di opere, si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili, quando non possa presumersi piu' vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti. Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori sara' computato nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo percio' fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio. In caso diverso, il prezzo dei detti materiali sara' computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo mandato in quietanza di entrata a favore del Tesoro. Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che fecero preferire la cessione dei materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.