(Regolamento-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
  Allorche' nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da
vendere con quelli che occorresse all' Amministrazione di acquistare,
si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto  degli
effetti fuori  d'uso,  si  puo',  previ  gli  opportuni  accordi  col
Ministero del tesoro, provvedere nello stesso appalto per la  vendita
e per la fornitura, facendo per mezzo di stima regolare stabilire  il
prezzo corrente degli  oggetti  da  vendere,  il  quale  deve  essere
versato nelle casse dello Stato come entrata eventuale. 
 
  Le offerte agl'incanti devono soltanto riguardare le  forniture  da
farsi, essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da vendersi.