Art. 60. Secondo la qualita' e l'importanza de' contratti, i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in rendita del debito pubblico al valore di borsa. Potra' accettarsi una cauzione personale con approbatore: 1° dai contraenti ai quali non sieno fornite cose di ragione dello Stato; 2° per i contratti d'affitto di fondi rustici, quando venga anticipato un semestre di fitto; 3° per il taglio de' boschi cedui, quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito; 4° per le forniture e i lavori da compiersi in meno di tre mesi e per somma non eccedente lire 4,000, con la condizione di fare, a garanzia dell'Amministrazione, sui primi acconti dell'opera o fornitura eseguita, un rilascio fino alla concorrenza del sesto del prezzo totale; 5° per gli accolli relativi alle corrispondenze e a' pacchi postali, la cui durata non sia maggiore di tre anni, la retribuzione annua non superi lire 400 ed i pagamenti sieno fatti a rate trimestrali posticipate. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza potra' essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento, e sottoponendo all'Avvocatura erariale l'esame in merito ai beni da accettarsi in cauzione. E' pure fatta facolta' all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, si' nazionali che estere, di notoria solidita', e per le provviste di cui ai n. 3 e 4 dell'articolo 39. Ne' contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata pel contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie.