(Regolamento-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
  Secondo la qualita' e  l'importanza  de'  contratti,  i  contraenti
obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida  cauzione
in numerario od in rendita del debito pubblico al valore di borsa. 
 
  Potra' accettarsi una cauzione personale con approbatore: 
 
    1° dai contraenti ai quali non  sieno  fornite  cose  di  ragione
dello Stato; 
 
    2° per i contratti  d'affitto  di  fondi  rustici,  quando  venga
anticipato un semestre di fitto; 
 
    3° per il taglio  de'  boschi  cedui,  quando  venga  pagato  per
intiero anticipatamente il prezzo pattuito; 
 
    4° per le forniture e i lavori da compiersi in meno di tre mesi e
per somma non eccedente lire 4,000, con  la  condizione  di  fare,  a
garanzia  dell'Amministrazione,  sui  primi  acconti   dell'opera   o
fornitura eseguita, un rilascio fino alla concorrenza del  sesto  del
prezzo totale; 
 
    5° per gli accolli  relativi  alle  corrispondenze  e  a'  pacchi
postali, la cui durata non sia maggiore di tre anni, la  retribuzione
annua non  superi  lire  400  ed  i  pagamenti  sieno  fatti  a  rate
trimestrali posticipate. 
 
  In casi speciali e per contratti a  lunga  scadenza  potra'  essere
accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca,  sentito  in
precedenza il parere del Consiglio  di  Stato  sulla  convenienza  in
massima del provvedimento,  e  sottoponendo  all'Avvocatura  erariale
l'esame in merito ai beni da accettarsi in cauzione. 
 
  E' pure fatta facolta' all'Amministrazione di prescindere  in  casi
speciali dal richiedere una cauzione per le  forniture  o  lavori  da
eseguirsi da persone o ditte, si' nazionali che  estere,  di  notoria
solidita', e per le provviste di cui ai n. 3 e 4 dell'articolo 39. 
 
  Ne'  contratti  che  si  rinnovano  periodicamente  per  lavori   o
provviste  riguardanti  un  medesimo  servizio,  quando   lo   stesso
fornitore cessante assume il nuovo contratto, si  puo'  dichiarare  e
tenere  per  valida  la  stessa  cauzione  vincolata  pel   contratto
precedente, salvo quelle speciali guarentigie  che  l'Amministrazione
contraente riconoscesse necessarie.