Art. 64. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in locazione al Governo le loro proprieta', sebbene i contratti relativi li assoggettino ad oneri, sempreche' sia stabilito nei contratti che non venendo gli oneri adempiti nel tempo determinato, e' riservato al Governo il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.