(Regolamento-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
  Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in
locazione al Governo le loro proprieta', sebbene i contratti relativi
li assoggettino ad oneri, sempreche' sia stabilito nei contratti  che
non venendo gli oneri adempiti nel tempo determinato, e' riservato al
Governo il diritto di farli adempiere  a  loro  rischio  e  pericolo,
coll'obbligo  inoltre  del  risarcimento  dei  danni  derivanti   dal
ritardo.