(Regolamento-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
  Nei capitoli relativi a' contratti per l'esecuzione  di  lavori  ed
opere pubbliche, debbono essere  richiamate  le  condizioni  generali
derivanti dalle analoghe disposizioni indicate ne' capi II e III  del
titolo VI  della  legge  20  marzo  1865,  da  leggi  generali  e  da
disposizioni speciali relative alle opere pubbliche.