Art. 66. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con piu' persone. Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiale di piu' e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto colle norme stabilite nel capo I del presente titolo. I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti de'contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 40, 43, 45 e 46 del presente regolamento.