(Regolamento-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
  Pel complesso di una sola  opera  o  di  un  solo  lavoro,  possono
formarsi  progetti  e  perizie  parziali  per  procedere  a  distinti
contratti con piu' persone. 
 
  Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona,  e  le
forniture  e  i  lavori,  comunque  parzialmente  descritti,  formino
sostanzialmente parte di una sola  impresa,  non  si  ammette  alcuna
divisione artificiale di piu' e diversi contratti, ma si  procede  ad
un solo contratto colle norme  stabilite  nel  capo  I  del  presente
titolo. 
 
  I contratti stipulati con  precedente  data  si  considerano  parti
integranti   de'contratti   successivi,   per   gli   effetti   delle
disposizioni contenute negli articoli 40, 43, 45 e  46  del  presente
regolamento.