Art. 67. Saranno sottoposti all'esame del Ministero dei lavori pubblici i progetti di contratti per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche dipendenti dai vari Ministeri, sempreche' il loro ammontare superi il limite di lire duemila; eccettuate le opere e i lavori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali.