(Regolamento-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
  Saranno sottoposti all'esame del Ministero dei  lavori  pubblici  i
progetti di contratti per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche
dipendenti dai vari Ministeri, sempreche' il loro ammontare superi il
limite di lire duemila; eccettuate le opere e i lavori dipendenti dai
Ministeri della guerra e della marina, per i quali si osserveranno le
vigenti norme speciali.