(Regolamento-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
  Le liquidazioni, le misure o i conti finali delle  opere  pubbliche
che si eseguiscono in appalto o in economia,  sempreche'  l'ammontare
delle somme superi lire duemila, vengono  sottoposte  alla  revisione
del Ministero dei lavori pubblici prima di provvedere al pagamento.