Art. 70. Nella Ragioneria di ciascuna Amministrazione centrale, compartimentale o provinciale, e' tenuto un elenco de' prezzi unitari degli oggetti di cui occorra, per i vari luoghi e servizi, la fornitura da procurarsi per mezzo di appalto o in economia. Questo elenco, quanto ai prezzi de' materiali da costruzione, deve essere approvato dal Ministero de' lavori pubblici. L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti, o nelle trattative a partiti privati, o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia. E' fatta eccezione per le opere, i lavori e le forniture riguardanti i servizi dei Ministeri della guerra e della marina, pei quali provvede l'articolo 67.