(Regolamento-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
  Nella   Ragioneria   di    ciascuna    Amministrazione    centrale,
compartimentale o provinciale, e' tenuto un elenco de' prezzi unitari
degli oggetti di cui  occorra,  per  i  vari  luoghi  e  servizi,  la
fornitura da procurarsi per mezzo di appalto o in economia. 
 
  Questo elenco, quanto ai prezzi de' materiali da costruzione,  deve
essere approvato dal Ministero de' lavori pubblici. 
 
  L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli  per
i pubblici incanti, o nelle  trattative  a  partiti  privati,  o  per
l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia. 
 
  E'  fatta  eccezione  per  le  opere,  i  lavori  e  le   forniture
riguardanti i servizi dei Ministeri della guerra e della marina,  pei
quali provvede l'articolo 67.