Art. 71. I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorita' che approvo' il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalita' seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali a' prezzi ed alle condizioni stabilite. Pei lavori addizionali sara' sentito il Consiglio di Stato, quando il loro importo superi il quinto del prezzo de' lavori principali, in analogia al disposto coll'articolo 344 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.