(Regolamento-art. 71)
 
                              Art. 71. 
 
  I  lavori  addizionali  debbono  essere  approvati   dalla   stessa
autorita' che approvo' il contratto pei lavori principali, e  debbono
osservarsi le stesse formalita' seguite pel contratto principale, non
ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario
di eseguire anche i lavori addizionali a' prezzi ed  alle  condizioni
stabilite. 
 
  Pei lavori addizionali sara' sentito il Consiglio di Stato,  quando
il loro importo superi il quinto del prezzo de' lavori principali, in
analogia al disposto coll'articolo 344  della  legge  20  marzo  1865
sulle opere pubbliche.