(Regolamento-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
  Le spese di copia, bollo ed altre  inerenti  a'  contratti  sono  a
carico dell'appaltatore o del contraente  coll'Amministrazione  dello
Stato, a meno che, per  casi  speciali  d'interesse  esclusivo  dello
Stato, e per esplicita convenzione,  le  spese  predette  fossero  da
sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti avessero da farsi e
copiarsi in carta libera. 
 
  I contratti sono registrati a spese, in  tutto  od  in  parte,  de'
contraenti colle Amministrazioni dello Stato, od anche  gratuitamente
a  norma  del  particolare  interesse  dello  Stato  e  de'   carichi
espressamente assunti  dall'Amministrazione  rispettiva,  e  cio'  in
conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 86, n.  1,  e
141 della vigente legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076.