Art. 72. Le spese di copia, bollo ed altre inerenti a' contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente coll'Amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette fossero da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti avessero da farsi e copiarsi in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in tutto od in parte, de' contraenti colle Amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente a norma del particolare interesse dello Stato e de' carichi espressamente assunti dall'Amministrazione rispettiva, e cio' in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 86, n. 1, e 141 della vigente legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076.