(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 24)
                             Articolo 24 
 
  1. Qualora  si  faccia  riferimento  alla  procedura  definita  nel
presente articolo, il comitato e' adito dal presidente, su iniziativa
di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di  uno  Stato
membro. 
  2. Il rappresentante della Commissione  sottopone  al  comitato  un
progetto delle misure da prendere. Il  comitato  esprime  il  proprio
parere su questo progetto entro un termine  che  il  presidente  puo'
stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso  sipronuncia
alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli  stati  membri
e' attribuita la ponderazione stabilita all'articolo  148,  paragrafo
2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 
  3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se  conformi  al
parere del comitato. 
   b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, 
      o in mancanza di parere, la Commissione sotopone senza indugio 
      al Consiglio un aproposta per le misure da prendere. 
      Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 
   c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il 
      Consiglio e' adito,questo non ha deliberato,le misure  proposte
vengono adottate dalla Commissione.