Articolo 24 1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato e' adito dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente puo' stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso sipronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato. b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sotopone senza indugio al Consiglio un aproposta per le misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio e' adito,questo non ha deliberato,le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.