(Regolamento - art. 51)
                              Art. 51. 
                Compiti della rappresentanza italiana 
 
  1. La competente rappresentanza italiana vigila sull'osservanza  da
parte dei volontari e dei cooperanti dei doveri di  servizio  di  cui
all'art. 34 della legge, garantendo agli stessi ogni opportuna tutela
ed  accertamento  che  il  loro   trattamento   sia   conforme   alle
consuetudini  internazionali  per  il  personale   in   servizio   di
cooperazione ed alle clausole del contratto individuale. 
  2. Essa da' comunicazione alla Direzione generale  dell'arrivo  dei
volontri e  dei  cooperanti  nel  posto  d'impiego,  degli  eventuali
cambiamenti di recapito, della loro  partenza,  della  sospensione  o
ripresa del servizio in relazione al godimento di licenze ordinarie o
straordinarie; redige il verbale di cessate funzioni al  termine  del
servizio; rilascia le attestazioni relative alle attivita' svolte  da
volontari  e  cooperanti  in  conformita'  agli  impegni  assunti  in
contratto,  ai  fini  del  riconoscimento  del   servizio   prestato,
convalidando la documentazione delle autorita' locali. 
  3. Le infrazioni previste all'art. 34, comma 3,  della  legge  sono
accertate  previa  contestazione  dei  fatti   agli   interessati   e
prefissione  di  un  termine  di  quindici   giorni   per   eventuali
giustificazioni da parte dei medesimi. 
  4. Ai fini dell'applicazione della legge 10 luglio 1960, n. 735,  i
documenti  uniti  alla  domanda  presentata  dall'interessato  devono
essere vistati per  conferma  dalla  rappresentanza  territorialmente
competente, al fine di  certificare  la  loro  effettiva  provenienza
dalla legittima autorita' ed il loro regolare rilascio. 
 
          Nota all'art. 51: 
             La  legge  10  luglio  1960,  n.  735,   disciplina   il
          riconoscimento del servizio sanitario prestato  dai  medici
          italiani negli ospedali all'estero ai fini  dell'ammissione
          ai concorsi a posti di sanitario presso enti locali e  come
          titolo valutabile nei concorsi stessi.