Art. 51. Compiti della rappresentanza italiana 1. La competente rappresentanza italiana vigila sull'osservanza da parte dei volontari e dei cooperanti dei doveri di servizio di cui all'art. 34 della legge, garantendo agli stessi ogni opportuna tutela ed accertamento che il loro trattamento sia conforme alle consuetudini internazionali per il personale in servizio di cooperazione ed alle clausole del contratto individuale. 2. Essa da' comunicazione alla Direzione generale dell'arrivo dei volontri e dei cooperanti nel posto d'impiego, degli eventuali cambiamenti di recapito, della loro partenza, della sospensione o ripresa del servizio in relazione al godimento di licenze ordinarie o straordinarie; redige il verbale di cessate funzioni al termine del servizio; rilascia le attestazioni relative alle attivita' svolte da volontari e cooperanti in conformita' agli impegni assunti in contratto, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, convalidando la documentazione delle autorita' locali. 3. Le infrazioni previste all'art. 34, comma 3, della legge sono accertate previa contestazione dei fatti agli interessati e prefissione di un termine di quindici giorni per eventuali giustificazioni da parte dei medesimi. 4. Ai fini dell'applicazione della legge 10 luglio 1960, n. 735, i documenti uniti alla domanda presentata dall'interessato devono essere vistati per conferma dalla rappresentanza territorialmente competente, al fine di certificare la loro effettiva provenienza dalla legittima autorita' ed il loro regolare rilascio.
Nota all'art. 51: La legge 10 luglio 1960, n. 735, disciplina il riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di sanitario presso enti locali e come titolo valutabile nei concorsi stessi.