(Convenzione- art. 30)
                             ARTICOLO 30 
 
1. Il Segretario  Generale  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee
rimettera'  ai  Governi  del  Regno  di  Spagna  e  della  Repubblica
portoghese copia certificata conforme della convenzione del 1968, del
protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e  della  convenzione
del 1982, in lingua  danese,  francese,  greca,  inglese,  irlandese,
italiana, olandese e tedesca. 
2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della
convenzione del 1978 e della  convenzione  del  1982,  redatti  nelle
lingue spagnola e portoghese, figurano negli allegati II, III, IV e V
della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue  spagnola  e
portoghese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi  della
convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione  del
1978 e della convenzione del 1982.