(Convenzione- art. 32)
                             ARTICOLO 32 
 
1. La presente convenzione entrera' in vigore  il  primo  giorno  del
terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari,  uno  dei
quali sia il Regno di Spagna  o  la  Repubblica  portoghese,  avranno
depositato i loro strumenti di ratifica. 
2. Nei confronti  di  ogni  altro  Stato  firmatario  la  convenzione
produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese  successivo  al
deposito del rispettivo strumento di ratifica.