ARTICOLO 32 1. La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese, avranno depositato i loro strumenti di ratifica. 2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.