(Convenzione- art. 33)
                             ARTICOLO 33 
 
Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  delle   Comunita'   europee
notifichera' agli Stati firmatari: 
a) il deposito di ogni strumento di ratifica; 
b) le date di entrata in vigore della presente  convenzione  per  gli
Stati contraenti.