(Convenzione- art. 34)
                             ARTICOLO 34 
 
La presente convenzione, redatta  in  unico  esemplare  nelle  lingue
danese, francese,  greca,  inglese,  irlandese,  italiana,  olandese,
portoghese, spagnola e tedesca,  i  dieci  testi  facenti  ugualmente
fede, sara' depositato negli archivi del  Segretariato  generale  del
Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera'
a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli
Stati firmatari.