ARTICOLO 34 La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.