(Statuto Regione Umbria- art. 55)
                              Art. 55. 
  1. In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza
in carica della Giunta e' subordinata alla elezione, entro 15  giorni
dall'accettazione  delle  dimissioni,  a  nuovo  Presidente   di   un
candidato che dichiari preventivamente di  confermare  gli  indirizzi
politico-programmatici e la composizione della Giunta in  carica.  La
stessa norma si  applica  nel  caso  di  decadenza  o  di  morte  del
Presidente. 
  2. Le dimissioni rassegnate dal Presidente  della  Giunta  e  dalla
Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha  accettate.  Il
Consiglio non puo' deliberare alcun altro oggetto prima dell'elezione
del nuovo Presidente e della nuova Giunta. 
  3. Le dimissioni del Presidente e della Giunta,  salvo  la  mancata
approvazione del bilancio, non sono obbligatorie  per  voti  contrari
del Consiglio su  una  proposta  della  Giunta.  Il  Presidente  puo'
tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza  in
carica e quella della Giunta all'accoglimento di  sue  proposte,  ove
dichiari che esse sono essenziali all'attuazione del programma.