Art. 55. 1. In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta e' subordinata alla elezione, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente di un candidato che dichiari preventivamente di confermare gli indirizzi politico-programmatici e la composizione della Giunta in carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o di morte del Presidente. 2. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. Il Consiglio non puo' deliberare alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. 3. Le dimissioni del Presidente e della Giunta, salvo la mancata approvazione del bilancio, non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente puo' tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza in carica e quella della Giunta all'accoglimento di sue proposte, ove dichiari che esse sono essenziali all'attuazione del programma.