(Tabella)
                               TABELLA 
                                 (prevista dall'articolo 1, comma 2). 
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande  formato  (due  anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
b)  tubi,  canalizzazioni  e  contenitori  per  il  trasporto  e   lo
stoccaggio di fluidi, ad uso civile e  industriale  (due  anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge); 
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine  e  impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge); 
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a  motore,  veicoli
ferroviari,  macchine  e   impianti   industriali   con   particolari
caratteristiche tecniche (due anni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge); 
e) guarnizioni delle testate per motori di  vecchio  tipo  (due  anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
f)  giunti  piatti  statici  e  guarnizioni  dinamiche  per  elementi
sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge); 
g) filtri e mezzi  ausiliari  di  filtraggio  per  la  produzione  di
bevande (un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge); 
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e  per  la  produzione  di
bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge); 
i) diaframmi per processi di elettrolisi  (due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge).