(Convenzione- art. 30)
                             ARTICOLO 30 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. La presente Convenzione entrera' in vigore  il  trentesimo  giorno
successivo  a  quello  in  cui  i  due  Governi   si   saranno   data
comunicazione dell'adempimento  delle  formalita'  costituzionalmente
richieste nei loro rispettivi Paesi. 
2. La Convenzione si applichera': 
  a) con riferimento alle imposte prelevate alla  fonte:  ai  redditi
attribuiti o messi in pagamento a partire dal primo giorno  del  mese
successivo a quello dell'entrata in vigore; 
  b) con riferimento alle altre  imposte:  per  gli  anni  e  periodi
d'imposta  che  iniziano  a  partire  dal  primo  gennaio   dell'anno
dell'entrata in vigore. 
3. L'entrata in vigore della presente Convenzione  porra'  fine  alla
Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno  dei  Paesi  Bassi
allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, con scambio di lettere, firmata all'Aja  il
24 gennaio 1957. Le dispozioni di  detta  Convenzione  cesseranno  di
applicarsi  a  partire  dalla  data  dalla  quale   le   disposizioni
corrispondenti della presente Convenzione  si  applicheranno  per  la
prima volta in base al precedente paragrafo 2.