ARTICOLO 30 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui i due Governi si saranno data comunicazione dell'adempimento delle formalita' costituzionalmente richieste nei loro rispettivi Paesi. 2. La Convenzione si applichera': a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore; b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e periodi d'imposta che iniziano a partire dal primo gennaio dell'anno dell'entrata in vigore. 3. L'entrata in vigore della presente Convenzione porra' fine alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di lettere, firmata all'Aja il 24 gennaio 1957. Le dispozioni di detta Convenzione cesseranno di applicarsi a partire dalla data dalla quale le disposizioni corrispondenti della presente Convenzione si applicheranno per la prima volta in base al precedente paragrafo 2.