(Convenzione-Protocollo agg.)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed  il  Regno  dei  Paesi
Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale. 
  All'atto della  firma  della  Convenzione  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e  per
prevenire  l'evasione  fiscale,  conclusa  in  data  odierna  tra  la
Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi, i sottoscritti hanno
concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante 
della Convenzione. 
1. All'Articolo 2 
  Se successivamente alla data della firma  della  Convenzione  viene
introdotta in  Italia  un'imposta  sul  patrimonio,  l'Italia  potra'
richiedere ai Paesi Bassi l'inclusione di detta imposta nella 
Convenzione conclusa in data odierna. 
2. All'Articolo 4 
  a) Una persona fisica che dimora a bordo di una nave,  senza  avere
un  effettivo  domicilio  in  uno  degli  Stati,  sara'   considerata
residente dello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione di 
detta nave. 
  b) Ai fini della presente Convenzione una  persona  fisica  che  e'
membro di una rappresentanza diplomatica o  consolare  di  uno  degli
Stati nell'altro Stato  o  in  un  terzo  Stato  e  che  possiede  la
nazionalita' dello Stato di invio,  e'  considerata  residente  dello
Stato di invio se essa e'  sottoposta  in  detto  Stato  agli  stessi
obblighi concernenti le imposte sul reddito e sul patrimonio dei 
residenti di detto Stato. 
3. All'articolo 7 
  a) Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2  dell'Articolo  7,  quando
un'impresa di uno degli Stati vende  merci  o  esercita  un'attivita'
nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati  sulla
base dell'ammontare complessivo ricevuto dall'impresa ma  sulla  base
della remunerazione attribuibile all'effettiva attivita' svolta dalla
stabile organizzazione per dette vendite o per la predetta attivita'. 
  Nel caso di contratti di studio, di fornitura, di  installazione  o
di  costruzione  di  attrezzature  o  di  stabilimenti   industriali,
commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, quando l'impresa  ha
una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione
non  sono  determinati  sulla  base  dell'ammontare  complessivo  del
contratto, ma sono determinati solamente sulla base della  parte  del
contratto che e' effettivamente eseguita da tale stabile 
organizzazione nello Stato in cui la stessa e' situata. 
  Gli utili relativi alla parte del  contratto  eseguito  dalla  sede
dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta 
impresa e' residente. 
  b) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7 si  intendono
per "spese sostenute per gli scopi perseguiti  dalla  stessa  stabile
organizzazione" le spese che sono direttamente connesse con 
l'attivita' della stabile organizzazione. 
4. All'articolo 9 
  a) Resta inteso che il  fatto  che  le  imprese  associate  abbiano
concluso degli accordi, quali accordi per ripartire i costi o accordi
generali di servizio  per,  o  basati  su  imputazione  di  spese  di
direzione, di costi generali di amministrazione, di costi  tecnici  e
commerciali, di  costi  di  ricerca  e  sviluppo  e  di  altri  costi
similari, non costituisce di per se' una condizione prevista 
nell'Articolo 9. 
  b) Se uno degli Stati opera, in conformita' al principio  stabilito
dal presente Articolo, un aggiustamento dell'imposta  dovuta  da  una
persona, l'altro Stato, nella  misura  in  cui  riconosce  che  detto
aggiustamento e' stato  operato  in  conseguenza  di  condizioni  che
sarebbero state concluse tra  persone  indipendenti,  procede  ad  un
aggiustamento appropriato dell'imposta dovuta dalle persone che  sono
in  relazione  con  detta  persona  e  che  sono  assoggettate   alla
giurisdizione fiscale di detto altro Stato; tale aggiustamento  sara'
operato solo in  conformita'  della  procedura  amichevole  stabilita
all'Articolo 26 della Convenzione nonche' del paragrafo 11 del 
presente Protocollo. 
5. Agli Articoli 10, 11 e 12 
  Le  organizzazioni  internazionali,  i  loro  organi   e   i   loro
funzionari, che si trovano nel territorio  di  uno  degli  Stati  non
hanno diritto,  nell'altro  Stato,  alle  riduzioni  o  esenzioni  di
imposta previste agli Articoli 10, 11 e  12  per  quanto  riguarda  i
dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato,
qualora detti redditi non sono assoggettati all'imposta sul reddito 
nel primo Stato. 
6. Agli Articoli 10, 11, 12 e 22 
  Per quanto concerne il paragrafo 6 dell'Articolo 10, il paragrafo 6
dell'Articolo 11, il paragrafo 4 dell'Articolo 12 e  il  paragrafo  2
dell'Articolo 22,  l'ultima  frase  ivi  contenuta  non  puo'  essere
interpretata nel senso che costituisca una deroga ai principi 
contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 
7. Agli Articoli 11 e 12 
  La fissazione delle aliquote di ritenuta  alla  fonte  previste  al
paragrafo 2 dell'Articolo 11 e al paragrafo 2 dell'Articolo 12  tiene
conto del fatto che nei Paesi Bassi non esiste un'imposta speciale 
alla fonte sugli interessi e sui canoni pagati a non residenti. 
8. All'Articolo 16 
  L'espressione "membro del consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza" designa: 
  a) nel caso di una societa' che e' residente dei Paesi Bassi un 
"bestuurder" o "commissaris"; 
  b) nel caso di una societa' che e' residente dell'Italia un membro 
del "consiglio d'amministrazione" o del "collegio sindacale". 
9. All'Articolo 19 
  a) Le  disposizioni  dei  paragrafi  1  e  2  dell'Articolo  19  si
applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio 
personale dai servizi o organismi italiani seguenti: 
    - l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato (F.S.); 
    - l'Amministrazione dei Servizi delle Poste e Telecomunicazioni; 
    - l'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.); 
    - l'Istituto per il Commercio con l'Estero (I.C.E.); 
    - la Banca d'Italia. 
  b) Quando, in conformita' alle disposizioni  dell'Articolo  19,  le
remunerazioni e le pensioni che  un  residente  di  uno  degli  Stati
riceve sono esentate da imposta in detto Stato, questo puo' tuttavia,
per  calcolare  l'ammontare  dell'imposta  sulla  parte  residua  dei
redditi o del patrimonio di tale residente, tener conto delle 
remunerazioni e delle pensioni esentate. 
10. All'Articolo 24 
  Resta  inteso  che  per  il  calcolo  della  riduzione   menzionata
all'Articolo 24, paragrafo 2, gli elementi  del  patrimonio  previsti
all'Articolo 23, paragrafo 1 saranno presi in considerazione  per  il
loro valore al netto del valore dei debiti garantiti  da  ipoteca  su
detto  patrimonio  e  gli   elementi   del   patrimonio   considerati
all'Articolo 23, paragrafo 2 saranno presi in considerazione  per  il
loro valore al netto del valore dei debiti che si ricollegano 
effettivamente alla stabile organizzazione o alla base fissa. 
11. All'Articolo 26 
  a)  Per  quanto  concerne  il   paragrafo   1   dell'Articolo   26,
all'espressione  "indipendentemente  dai   ricorsi   previsti   dalla
legislazione nazionale" si attribuisce  il  significato  secondo  cui
l'avvio della procedura amichevole  non  e'  in  alternativa  con  la
procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle 
imposte italiane non conforme alla Convenzione. 
  b) Si  possono  operare  aggiustamenti  di  imposte  ai  sensi  del
presente Articolo soltanto prima della determinazione definitiva di 
dette imposte. 
12. a) Per quanto concerne l'Italia e ai fini dell'applicazione della
presente Convenzione, le imposte  prelevate  mediante  ritenuta  alla
fonte con le aliquote stabilite dalla legislazione  interna  italiana
saranno rimborsate su domanda dell'interessato quando il  diritto  di
riscuotere  tali  imposte  e'  limitato  dalle   disposizioni   della
Convenzione. Le  domande  di  rimborso,  da  presentare  nei  termini
stabiliti dalla legislazione italiana, devono essere accompagnate  da
una  attestazione  ufficiale  delle  competenti  autorita'   olandesi
certificante  che  le  condizioni  richieste  per  beneficiare  degli
esoneri o delle riduzioni previste dalla Convenzione sono assolte. La
presente disposizione non esclude l'interpretazione secondo la  quale
le competenti autorita' italiane possono stabilire altre proce-  dure
per l'applicazione delle riduzioni di imposta cui da' diritto la 
Convenzione. 
  b) Per quanto concerne  i  Paesi  Bassi,  le  domande  di  rimborso
dell'imposta olandese riscossa non in conformita' delle  disposizioni
della presente convenzione  devono  essere  presentate  all'autorita'
competente che ha riscosso l'imposta nei termini previsti dalla 
legislazione olandese. 
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, 
hanno firmato il presente Protocollo. 
  FATTO a l'Aja, il 8 maggio 1990, in duplice  esemplare,  in  lingua
olandese, italiana e francese, i tre testi facenti  egualmente  fede.
In caso di divergenza di interpretazione tra il testo olandese e 
quello italiano, prevarra' il testo francese. 
 
 
    

Per il Governo della                      Per il Governo del
Repubblica italiana                       Regno dei Paesi Bassi

    

              Parte di provvedimento in formato grafico