PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firma della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. All'Articolo 2 Se successivamente alla data della firma della Convenzione viene introdotta in Italia un'imposta sul patrimonio, l'Italia potra' richiedere ai Paesi Bassi l'inclusione di detta imposta nella Convenzione conclusa in data odierna. 2. All'Articolo 4 a) Una persona fisica che dimora a bordo di una nave, senza avere un effettivo domicilio in uno degli Stati, sara' considerata residente dello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave. b) Ai fini della presente Convenzione una persona fisica che e' membro di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati nell'altro Stato o in un terzo Stato e che possiede la nazionalita' dello Stato di invio, e' considerata residente dello Stato di invio se essa e' sottoposta in detto Stato agli stessi obblighi concernenti le imposte sul reddito e sul patrimonio dei residenti di detto Stato. 3. All'articolo 7 a) Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 7, quando un'impresa di uno degli Stati vende merci o esercita un'attivita' nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo ricevuto dall'impresa ma sulla base della remunerazione attribuibile all'effettiva attivita' svolta dalla stabile organizzazione per dette vendite o per la predetta attivita'. Nel caso di contratti di studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di attrezzature o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, quando l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo del contratto, ma sono determinati solamente sulla base della parte del contratto che e' effettivamente eseguita da tale stabile organizzazione nello Stato in cui la stessa e' situata. Gli utili relativi alla parte del contratto eseguito dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta impresa e' residente. b) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7 si intendono per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" le spese che sono direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 4. All'articolo 9 a) Resta inteso che il fatto che le imprese associate abbiano concluso degli accordi, quali accordi per ripartire i costi o accordi generali di servizio per, o basati su imputazione di spese di direzione, di costi generali di amministrazione, di costi tecnici e commerciali, di costi di ricerca e sviluppo e di altri costi similari, non costituisce di per se' una condizione prevista nell'Articolo 9. b) Se uno degli Stati opera, in conformita' al principio stabilito dal presente Articolo, un aggiustamento dell'imposta dovuta da una persona, l'altro Stato, nella misura in cui riconosce che detto aggiustamento e' stato operato in conseguenza di condizioni che sarebbero state concluse tra persone indipendenti, procede ad un aggiustamento appropriato dell'imposta dovuta dalle persone che sono in relazione con detta persona e che sono assoggettate alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato; tale aggiustamento sara' operato solo in conformita' della procedura amichevole stabilita all'Articolo 26 della Convenzione nonche' del paragrafo 11 del presente Protocollo. 5. Agli Articoli 10, 11 e 12 Le organizzazioni internazionali, i loro organi e i loro funzionari, che si trovano nel territorio di uno degli Stati non hanno diritto, nell'altro Stato, alle riduzioni o esenzioni di imposta previste agli Articoli 10, 11 e 12 per quanto riguarda i dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, qualora detti redditi non sono assoggettati all'imposta sul reddito nel primo Stato. 6. Agli Articoli 10, 11, 12 e 22 Per quanto concerne il paragrafo 6 dell'Articolo 10, il paragrafo 6 dell'Articolo 11, il paragrafo 4 dell'Articolo 12 e il paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata nel senso che costituisca una deroga ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 7. Agli Articoli 11 e 12 La fissazione delle aliquote di ritenuta alla fonte previste al paragrafo 2 dell'Articolo 11 e al paragrafo 2 dell'Articolo 12 tiene conto del fatto che nei Paesi Bassi non esiste un'imposta speciale alla fonte sugli interessi e sui canoni pagati a non residenti. 8. All'Articolo 16 L'espressione "membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza" designa: a) nel caso di una societa' che e' residente dei Paesi Bassi un "bestuurder" o "commissaris"; b) nel caso di una societa' che e' residente dell'Italia un membro del "consiglio d'amministrazione" o del "collegio sindacale". 9. All'Articolo 19 a) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti: - l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato (F.S.); - l'Amministrazione dei Servizi delle Poste e Telecomunicazioni; - l'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.); - l'Istituto per il Commercio con l'Estero (I.C.E.); - la Banca d'Italia. b) Quando, in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 19, le remunerazioni e le pensioni che un residente di uno degli Stati riceve sono esentate da imposta in detto Stato, questo puo' tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte residua dei redditi o del patrimonio di tale residente, tener conto delle remunerazioni e delle pensioni esentate. 10. All'Articolo 24 Resta inteso che per il calcolo della riduzione menzionata all'Articolo 24, paragrafo 2, gli elementi del patrimonio previsti all'Articolo 23, paragrafo 1 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto del valore dei debiti garantiti da ipoteca su detto patrimonio e gli elementi del patrimonio considerati all'Articolo 23, paragrafo 2 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto del valore dei debiti che si ricollegano effettivamente alla stabile organizzazione o alla base fissa. 11. All'Articolo 26 a) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'Articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'avvio della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione. b) Si possono operare aggiustamenti di imposte ai sensi del presente Articolo soltanto prima della determinazione definitiva di dette imposte. 12. a) Per quanto concerne l'Italia e ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte con le aliquote stabilite dalla legislazione interna italiana saranno rimborsate su domanda dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte e' limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le domande di rimborso, da presentare nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, devono essere accompagnate da una attestazione ufficiale delle competenti autorita' olandesi certificante che le condizioni richieste per beneficiare degli esoneri o delle riduzioni previste dalla Convenzione sono assolte. La presente disposizione non esclude l'interpretazione secondo la quale le competenti autorita' italiane possono stabilire altre proce- dure per l'applicazione delle riduzioni di imposta cui da' diritto la Convenzione. b) Per quanto concerne i Paesi Bassi, le domande di rimborso dell'imposta olandese riscossa non in conformita' delle disposizioni della presente convenzione devono essere presentate all'autorita' competente che ha riscosso l'imposta nei termini previsti dalla legislazione olandese. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a l'Aja, il 8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra il testo olandese e quello italiano, prevarra' il testo francese. Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Regno dei Paesi Bassi Parte di provvedimento in formato grafico