(Convenzione- art. 20)
 
Articolo 20 - Accoglimento parziale o condizionamento della richiesta
Prima di rifiutare  o  di  rinviare  la  cooperazione  ai  sensi  del
presente capitolo, la Parte  richiesta,  valuta,  se  del  caso  dopo
essersi consultata con la Parte richiedente, se  la  richiesta  possa
essere accolta  parzialmente  o  a  determinate  condizioni  da  essa
ritenute necessarie.