Art. 63. Calcolo delle penalita' 1. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), il fornitore sara' sottoposto alla penalita' fissa del dieci per cento e l'Amministrazione avra' facolta' di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto e di confiscare l'intera cauzione. 2. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), alla multa progressiva nelle seguenti proporzioni: - per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento; - per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento; - per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6 per cento; - per il ritardo da 31 a 40 giorni l'8 per cento; - per il ritardo da 41 giorni e oltre il 10 per cento. 3. Qualora la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna non sara' applicata alcuna penalita'. 4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione e' cumulabile. 5. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera c), sara' sottoposto alla penalita' pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita, fatto salvo quanto previsto negli articoli 58 e seguenti. 6. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera d), alla penalita' fissa del cinque per cento. 7. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera e), alla penalita' progressiva nelle seguenti proporzioni: - per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento; - per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento; - per il ritardo da 21 giorni e oltre il 10 per cento. 8. Dopo il quindicesimo giorno, l'Amministrazione potra' procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata, per conto e rischio del deliberatario.