(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 63)
                              Art. 63. 
                       Calcolo delle penalita' 
  1. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera a),  il  fornitore
sara'  sottoposto  alla  penalita'  fissa  del  dieci  per  cento   e
l'Amministrazione avra' facolta' di  dichiarare,  con  semplice  atto
amministrativo,  risolto  il  contratto  e  di  confiscare   l'intera
cauzione. 
  2. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1,  lettera  b),  alla  multa
progressiva nelle seguenti proporzioni: 
    - per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento; 
    - per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento; 
    - per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6 per cento; 
    - per il ritardo da 31 a 40 giorni l'8 per cento; 
    - per il ritardo da 41 giorni e oltre il 10 per cento. 
  3. Qualora  la  merce  sia  consegnata  nei  primi  quattro  giorni
successivi alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
consegna non sara' applicata alcuna penalita'. 
  4.  Il  ritardo  nella  consegna,  nella  reintroduzione  e   nella
sostituzione e' cumulabile. 
  5. Nel caso  di  cui  all'art.  62,  comma  1,  lettera  c),  sara'
sottoposto alla penalita' pari al dieci per cento  del  valore  della
provvista rimasta  ineseguita,  fatto  salvo  quanto  previsto  negli
articoli 58 e seguenti. 
  6. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera d), alla penalita'
fissa del cinque per cento. 
  7. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera e), alla penalita'
progressiva nelle seguenti proporzioni: 
    - per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento; 
    - per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento; 
    - per il ritardo da 21 giorni e oltre il 10 per cento. 
  8. Dopo il quindicesimo giorno, l'Amministrazione potra'  procedere
alla vendita, anche a trattativa privata, della merce  non  ritirata,
per conto e rischio del deliberatario.