Art. 64. Modalita' di applicazione 1. Le penalita' si applicano: a) sul valore della partita in caso di frode; b) sull'intero ammontare della provvista se trattasi di inesecuzione totale o di inadempienza al disposto dell'art. 42; c) sull'importo della quantita' non consegnata, se la inesecuzione sia parziale; d) sull'importo della quantita' non introdotta in tempo utile, nel caso di ritardo nell'espletamento delle consegne; e) sull'importo della merce, nel caso di mancato ritiro. 2. L'ammmontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'impresa. 3. L'eventuale domanda di rimborso, idoneamente documentata e redatta sulla prescritta carta legale, dovra' essere prodotta entro tre mesi dall'ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.