(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 64)
                              Art. 64. 
                      Modalita' di applicazione 
  1. Le penalita' si applicano: 
    a) sul valore della partita in caso di frode; 
    b)  sull'intero  ammontare  della  provvista   se   trattasi   di
inesecuzione totale o di inadempienza al disposto dell'art. 42; 
    c)  sull'importo  della   quantita'   non   consegnata,   se   la
inesecuzione sia parziale; 
    d) sull'importo della quantita' non introdotta  in  tempo  utile,
nel caso di ritardo nell'espletamento delle consegne; 
    e) sull'importo della merce, nel caso di mancato ritiro. 
  2. L'ammmontare delle  penalita'  e'  addebitato,  di  regola,  nel
momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato
all'impresa. 
  3. L'eventuale  domanda  di  rimborso,  idoneamente  documentata  e
redatta sulla prescritta carta legale, dovra' essere  prodotta  entro
tre mesi dall'ammissione a pagamento del mandato di  saldo,  pena  la
decadenza.