(Accordo - art. 49)
                             ARTICOLO 49 
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso  a  norma  del
presente titolo o del titolo V non si  applica  ai  vantaggi  fiscali
gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi  tesi  a
evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 
2. Nessun elemento del presente titolo o  del  titolo  V  vieta  alle
Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire  l'evasione
fiscale in base alle  disposizioni  fiscali  degli  accordi  tesi  ad
evitare  la  doppia  imposizione  o  alla   legislazione   tributaria
nazionale. 
3. Nessun elemento del presente titolo o  del  titolo  V  vieta  agli
Stati membri o alla Russia di  fare  distinzioni,  nell'applicare  le
pertinenti  disposizioni  della  loro  legislazione  tributaria,  tra
contribuenti la cui situazione  non  e'  identica,  segnatamente  per
quanto riguarda il luogo di residenza.