ARTICOLO 49 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo o del titolo V non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta agli Stati membri o alla Russia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.