Articolo 16 1 Gli Stati contraenti provvedono affinche' i servizi di dogana e di polizia siano espletati in modo da consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonche' l'esercizio dell'attivita' di pesca. 2 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia.