(Convenzione- art. 16)
                             Articolo 16 
1 Gli Stati contraenti provvedono affinche' i servizi di dogana e  di
polizia  siano  espletati  in   modo   da   consentire   il   normale
funzionamento dei  servizi  regolari  di  linea  nonche'  l'esercizio
dell'attivita' di pesca. 
2 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano  quelle
previste da accordi internazionali in materia di controlli di  dogana
e di polizia.