(Accordo-art. 37)
                             ARTICOLO 37 
A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore
dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui
servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna  Parte  all'altra
ai sensi del presente accordo per i settori o le  misure  contemplati
dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello  concesso
dalla Parte in questione  a  norma  del  GATS  per  ciascun  settore,
sottosettore e modo di fornitura dei servizi.