Art. 56. La liquidazione del credito dei Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna, per il quarto di rendita ad essi attribuito dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sara' fatta dall'Amministrazione del Fondo per il culto sulla base della rendita patrimoniale netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascuno dei Comuni medesimi e quale risultera' alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, cominciando da quello 1899-900.