(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  La liquidazione del credito dei Comuni di terraferma  e  dell'isola
di  Sardegna,  per  il  quarto  di   rendita   ad   essi   attribuito
dall'articolo 35 della legge 7 luglio  1866,  n.  3036,  sara'  fatta
dall'Amministrazione del Fondo per il culto sulla base della  rendita
patrimoniale netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascuno
dei Comuni medesimi e  quale  risultera'  alla  chiusura  di  ciascun
esercizio finanziario, cominciando da quello 1899-900.