Art. 57. Le attivita' che concorrono alla determinazione della rendita netta, sono: la rendita pubblica assegnata dal Demanio dello Stato in corrispettivo dei beni immobili passati al medesimo per effetto della legge 21 agosto 1862, n. 794, e prima del 23 luglio 1866, ma ridotta del 5 per cento a titolo di spese di amministrazione da esso ritenute all'atto della reinscrizione della rendita a favore del Fondo per il culto, in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036; la rendita liquidata dal Demanio dello Stato in corrispondenza dei beni immobili e dei mobili al medesimo devoluti a' termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e gia' depurata dal 5 per cento a titolo di spese di amministrazione, nonche' dagli oneri e dalle passivita' trasferiti a carico del demanio per effetto dell'articolo 4 della successiva legge 15 agosto 1867, n. 3348; il reddito effettivo dei beni immobili fruttiferi, ancora tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto, sempreche' non siano soggetti a devoluzione od a riversibilita' in favore di terzi per diritto gia' riconosciuto ed ammesso; le rendite dovute dal Comune o dalla provincia sulle parti redditizie annesse ai fabbricati monastici ceduti a' termini dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036; la rendita pubblica appresa direttamente alle Case religiose soppresse o ceduta posteriormente dagli affrancanti; i censi, i canoni, i livelli e le altre annue prestazioni assegnate in natura dal Demanio al Fondo per il culto per effetto dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e tuttavia esistenti, escluse le partire non ancora definitivamente accertate e quelle riconosciute inesigibili; la rendita, al 5 per cento, sul prezzo ricavato dalla vendita di stabili e di mobili, eseguita senza il concorso del Demanio dello Stato, non che sui capitali ricuperati o riscossi in corrispettivo dell'affrancazione di rendite. I beni immobili infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto, ed i mobili destinati ad usi speciali e non disponibili per il passaggio al Demanio e per la vendita, fino a che si trovino in questa condizione, non entrano nel computo delle attivita'.