(Regolamento-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  Le attivita'  che  concorrono  alla  determinazione  della  rendita
netta, sono: 
 
  la  rendita  pubblica  assegnata  dal  Demanio   dello   Stato   in
corrispettivo dei beni immobili passati al medesimo per effetto della
legge 21 agosto 1862, n. 794, e prima del 23 luglio 1866, ma  ridotta
del 5 per cento a titolo di spese di amministrazione da esso ritenute
all'atto della reinscrizione della rendita a favore del Fondo per  il
culto, in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n.
3036; 
 
  la rendita liquidata dal Demanio dello Stato in corrispondenza  dei
beni  immobili  e  dei  mobili  al  medesimo  devoluti   a'   termini
dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e gia'  depurata
dal 5 per cento a titolo di spese di amministrazione,  nonche'  dagli
oneri e dalle passivita' trasferiti a carico del demanio per  effetto
dell'articolo 4 della successiva legge 15 agosto 1867, n. 3348; 
 
  il reddito effettivo dei beni immobili fruttiferi, ancora tenuti in
amministrazione dal Fondo per il culto, sempreche' non siano soggetti
a devoluzione od a riversibilita' in favore di terzi per diritto gia'
riconosciuto ed ammesso; 
 
  le  rendite  dovute  dal  Comune  o  dalla  provincia  sulle  parti
redditizie  annesse  ai  fabbricati  monastici  ceduti   a'   termini
dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036; 
 
  la  rendita  pubblica  appresa  direttamente  alle  Case  religiose
soppresse o ceduta posteriormente dagli affrancanti; 
 
  i censi, i canoni, i livelli e le altre annue prestazioni assegnate
in natura dal Demanio al Fondo per il culto per effetto dell'articolo
2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e tuttavia esistenti,  escluse
le partire non ancora definitivamente accertate e quelle riconosciute
inesigibili; 
 
  la rendita, al 5 per cento, sul prezzo ricavato  dalla  vendita  di
stabili e di mobili, eseguita senza il  concorso  del  Demanio  dello
Stato, non che sui capitali ricuperati o  riscossi  in  corrispettivo
dell'affrancazione di rendite. 
 
  I beni immobili infruttiferi, tenuti in amministrazione  dal  Fondo
per il culto, ed i mobili destinati ad usi speciali e non disponibili
per il passaggio al Demanio e per la vendita, fino a che  si  trovino
in questa condizione, non entrano nel computo delle attivita'.