Art. 58. A costituire il passivo concorrono: gli oneri e le passivita' inerenti ai beni, e rimasti a carico del Fondo per il culto; gli interessi, nella misura del 5 per cento, sui capitali erogati in estinzione di debiti delle corporazioni religiose soppresse, od impiegati in riparazioni straordinarie; la tassa del 30 per cento prelevata o da prelevarsi dal Demanio dello Stato, sull'intero patrimonio delle singole Case religiose, in applicazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; le imposte sui terreni e sui fabbricati, inclusi quelli infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto; l'imposta di ricchezza mobile sulle rendite mobiliari; la tassa di manomorta; le spese di amministrazione, nella misura del 5 per cento a' termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sull'ammontare del reddito dei beni immobili fruttiferi amministrati dal Fondo per il culto, non che sull'ammontare della rendita pubblica gia' posseduta dalle Case religiose soppresse, o ceduta dagli affrancanti, e dei censi, dei canoni, dei livelli e delle altre annue prestazioni; le spese per l'ufficiatura delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi; quelle per restituzione di rendite; ed infine le spese per la conservazione del patrimonio, quali sarebbero quelle di riparazioni, di atti, contratti e perizie, di liti, di operazioni ipotecarie e catastali, pagate durante l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.