(Regolamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
  A costituire il passivo concorrono: 
 
  gli oneri e le passivita' inerenti ai beni, e rimasti a carico  del
Fondo per il culto; 
 
  gli interessi, nella misura del 5 per cento, sui  capitali  erogati
in estinzione di debiti delle corporazioni  religiose  soppresse,  od
impiegati in riparazioni straordinarie; 
 
  la tassa del 30 per cento prelevata o  da  prelevarsi  dal  Demanio
dello Stato, sull'intero patrimonio delle singole Case religiose,  in
applicazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; 
 
  le  imposte  sui  terreni  e   sui   fabbricati,   inclusi   quelli
infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto; 
 
  l'imposta di ricchezza mobile sulle rendite mobiliari; 
 
  la tassa di manomorta; 
 
  le spese di amministrazione,  nella  misura  del  5  per  cento  a'
termini  dell'articolo  11  della  legge  7  luglio  1866,  n.  3036,
sull'ammontare del reddito dei beni immobili fruttiferi  amministrati
dal Fondo per il culto, non che sull'ammontare della rendita pubblica
gia'  posseduta  dalle  Case  religiose  soppresse,  o  ceduta  dagli
affrancanti, e dei censi, dei canoni, dei livelli e delle altre annue
prestazioni; 
 
  le spese per l'ufficiatura  delle  chiese  annesse  ai  conventi  e
monasteri soppressi; quelle per restituzione di rendite; ed infine le
spese per la conservazione del patrimonio, quali sarebbero quelle  di
riparazioni, di atti, contratti e perizie,  di  liti,  di  operazioni
ipotecarie e catastali, pagate durante  l'esercizio  finanziario,  al
quale si riferisce la liquidazione.