(Regolamento-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
  Stabilito  l'ammontare  della  rendita  netta  delle   corporazioni
religiose  soppresse  in  ciascun  Comune,  sara'  dedotta  la  quota
proporzionale delle pensioni  dovute  agli  ex-religiosi  superstiti,
calcolata  sul  complesso  delle  rendite  nette  accertate  e  delle
pensioni pagate in  tutto  il  Regno,  esclusa  la  Sicilia,  durante
l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione. 
 
  La quarta parte della rendita, cosi'  depurata,  rappresentera'  il
credito di ciascun Comune per l'anno finanziario di cui sopra.