Art. 59. Stabilito l'ammontare della rendita netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascun Comune, sara' dedotta la quota proporzionale delle pensioni dovute agli ex-religiosi superstiti, calcolata sul complesso delle rendite nette accertate e delle pensioni pagate in tutto il Regno, esclusa la Sicilia, durante l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione. La quarta parte della rendita, cosi' depurata, rappresentera' il credito di ciascun Comune per l'anno finanziario di cui sopra.