Art. 60. Qualora l'ammontare complessivo del credito dei Comuni anzidetti superi la somma stanziata nel bilancio del Fondo per il culto in esecuzione degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, si fara' luogo alla riduzione del credito. Questa riduzione sara' fatta ripartendo la somma stanziata in modo che a ciascun Comune ne sia attribuita una quota in proporzione dell'ammontare del rispettivo credito. Non potranno concorrere al riparto quei Comuni, per i quali risultasse un'eccedenza passiva sulle rendite delle corporazioni religiose soppresse nel rispettivo territorio, fino a che l'eccedenza medesima non sara' compensata con gli avanzi che si verificheranno negli anni successivi.