(Regolamento-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
  Qualora l'ammontare complessivo del credito  dei  Comuni  anzidetti
superi la somma stanziata nel bilancio del  Fondo  per  il  culto  in
esecuzione degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n.  191,
si fara' luogo alla riduzione del  credito.  Questa  riduzione  sara'
fatta ripartendo la somma stanziata in modo che a ciascun  Comune  ne
sia attribuita una quota in proporzione dell'ammontare del rispettivo
credito. 
 
  Non potranno  concorrere  al  riparto  quei  Comuni,  per  i  quali
risultasse un'eccedenza  passiva  sulle  rendite  delle  corporazioni
religiose soppresse nel rispettivo territorio, fino a che l'eccedenza
medesima non sara' compensata con gli avanzi  che  si  verificheranno
negli anni successivi.