Art. 61. Le singole liquidazioni ed il conto di riparto saranno approvati nei modi prescritti dal Regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, e saranno quindi riassunti in apposito elenco, che verra' comunicato ai Comuni interessati per mezzo del Prefetto della provincia. Contemporaneamente si procedera' al pagamento della quota dovuta a ciascun Comune. Al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, si procedera' all'accertamento definitivo della rendita patrimoniale spettante a ciascun Comune, in concorso del medesimo, e si fara' luogo a compensazione, per quanto fosse stato pagato in piu' od in meno a titolo di acconto, avuto riguardo alla rendita netta accertata ed alle quote proporzionali di acconto che sarebbero state dovute in rapporto alla somma dei relativi stanziamenti annuali.