(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  Le singole liquidazioni ed il conto di  riparto  saranno  approvati
nei modi prescritti dal  Regolamento  21  luglio  1866,  n.  3070,  e
saranno quindi riassunti in apposito elenco, che verra' comunicato ai
Comuni interessati per mezzo del Prefetto della provincia. 
 
  Contemporaneamente si procedera' al pagamento della quota dovuta  a
ciascun Comune. 
 
  Al verificarsi delle condizioni  previste  nell'articolo  35  della
legge  7  luglio  1866,  n.  3036,  si  procedera'   all'accertamento
definitivo della rendita patrimoniale spettante a ciascun Comune,  in
concorso del medesimo, e si fara' luogo a compensazione,  per  quanto
fosse stato pagato in piu' od in meno  a  titolo  di  acconto,  avuto
riguardo alla rendita netta accertata ed alle quote proporzionali  di
acconto che  sarebbero  state  dovute  in  rapporto  alla  somma  dei
relativi stanziamenti annuali.