Art. 20. Il preside di facolta' 1. Il preside rappresenta la facolta' ad ogni effetto ed e' responsabile della conduzione della stessa. 2. Il preside e' eletto dal Senato accademico tra i professori di prima fascia, a tempo pieno, afferenti alla facolta', sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di facolta', che comprende il preside uscente, nella composizione di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 21, comma 3. 3. Qualora il Consiglio di facolta' non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto. 4. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato. 5. Il preside: a) convoca e presiede il Consiglio di facolta'; b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta'; c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Universita'. 6. Il preside puo' nominare uno o piu' vice presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del Senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.