(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                       Il preside di facolta' 
 
   1. Il preside rappresenta  la  facolta'  ad  ogni  effetto  ed  e'
responsabile della conduzione della stessa. 
   2. Il preside e' eletto dal Senato accademico tra i professori  di
prima fascia, a tempo pieno, afferenti alla facolta', sulla  base  di
una terna di nomi proposta dal Consiglio di facolta',  che  comprende
il preside uscente, nella composizione di cui alle lettere  a)  e  b)
del successivo art. 21, comma 3. 
   3. Qualora il Consiglio di facolta' non proceda alla  formulazione
della terna  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  avanzata  dal
rettore, il Senato accademico procede alla designazione  del  preside
fra tutti gli aventi diritto. 
   4. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in  carica
tre anni accademici e puo' essere confermato. 
   5. Il preside: 
    a) convoca e presiede il Consiglio di facolta'; 
    b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta'; 
    c)   mantiene   i   rapporti   con   gli   organi   di    governo
dell'Universita'. 
   6. Il preside puo' nominare uno o piu' vice presidi, a seconda dei
corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del
Senato accademico. I vice presidi sono scelti  tra  i  professori  di
prima fascia, anche a tempo definito.